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Novità per i congedi di maternità, paternità e parentaliUna circolare dell’INPS chiarisce l’equiparazione dei genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali E' operativa la normativa introdotta nella legge finanziaria 2008 per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato. Con una circolare del 4 febbraio scorso, destinata ai datori di lavoro, l'INPS definisce le modalità di fruizione dei congedi. Altra novità riguarda l'età del bambino per la fruizione dei congedi parentali: il limite di età dei 12 anni è stato abolito. La circolare chiarisce che in tutti i casi, adozione nazionale, internazionale e affido, le nuove disposizioni si applicano per i minori adottati dal 1° gennaio 2008 e per quelli adottati nel 2007 per i quali però non siano decorsi i cinque mesi dall'inizio dell'adozione o dell'affido. Per quanto riguarda il congedo parentale la novità è che i genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente.Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.
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